Sussistenza di rapporto di lavoro: infondatezza dell’accertamento

È infondato l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di un unico accesso ispettivo e di riscontri labili da parte dell’Autorità amministrativa (Corte d’Appello di Venezia, sez. II civ., sentenza n. 2412/2021 del 13.10.2021).

Per il Collegio, la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, deve presupporre la positiva verifica dell’effettuazione di una prestazione lavorativa connotata dalla presenza del vincolo della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c., il cui onere incombe sull’autorità che ha irrogato la sanzione in base alle risultanze acquisite in sede di accesso.

Sulla base di tale premessa, la Corte d’Appello, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro per infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata nella parte in cui quest’ultimo, avendo colto un soggetto nell’intento di aiutare una commessa – in stato di gravidanza – ad apporre una scatola su uno scaffale in unico accesso ispettivo, riteneva sussistente un rapporto di lavoro subordinato contestando la violazione degli artt. 3, c. 3, del D. L. n. 12/2002 (recante le disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare) e 4 bis, c. 2, D. Lgs. n. 181/2000.

Keywords: verbale unico di accertamento e notificazione – ordinanza ingiunzione – Ispettorato del Lavoro – onere della prova – rapporto di lavoro subordinato

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