La commercializzazione di borse palesemente contraffatte non integra ricettazione

Non integra il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. la commercializzazione di prodotti di pelletteria palesemente contraffatti (Tribunale di Trieste, sentenza n. 213/2021, dep. il 07.05.2021).

Il Tribunale ha assolto per insussistenza del fatto il titolare di una ditta, esercente la commercializzazione di prodotti di pelletteria, imputato per i reati di ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi per aver posto in vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti – nello specifico: portafogli e borse – nei pressi del proprio emporio.

Nella sentenza de qua, il Giudice ha richiamato la categoria del c.d. falso grossolano declinata dalla Corte di Cassazione; difatti, le modiche cifre richieste per i beni e la circostanza notoria che in un emporio non è pensabile poter acquistare merce originale implicano l’immediata riconoscibilità della falsificazione e la conseguente inidoneità a trarre in inganno l’acquirente circa l’originalità del prodotto.

Venuta meno l’offensività del fatto presupposto per le ragioni di cui sopra – ovverosia la commissione del delitto di cui all’art. 474 c.p. rubricato Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – il Tribunale è pervenuto altresì all’assoluzione dell’imputato dal delitto di ricettazione previsto all’art. 648 c.p.  per la dissoluzione della provenienza delittuosa del bene ricettato, essendo quest’ultima presupposto inscindibile per ritenere integrata la fattispecie criminosa.

Keywords: falso grossolano – ricettazione – commercio di prodotti contraffatti – assoluzione

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