ADALEX vince una complessa causa amministrativa: annullata l’ingiunzione da oltre 9.500 euro per prodotti cosmetici non conformi

Lo Studio Legale ADALEX ha ottenuto un’importante vittoria avanti al Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, a favore della parte assistita, annullando integralmente un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla controparte per una presunta violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Gli avvocati Alessandro Boschieri ed Eleonora Veronesi hanno curato la difesa congiunta della parte assistita, dimostrando ancora una volta la competenza e la determinazione che contraddistinguono lo studio.

La controversia ha avuto origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla controparte con la quale veniva imposto alla parte assistita il pagamento di una sanzione amministrativa di € 9.583,00 e la confisca di una notevole quantità di merce, in particolare prodotti destinati alla nail art e alla cura estetica, come strass, unghie finte, cartine adesive e pietre pomice. Le autorità avevano qualificato tali articoli come “prodotti cosmetici” non conformi alla normativa vigente per la mancanza di istruzioni d’uso in lingua italiana e di informazioni obbligatorie accessibili al pubblico.

Ritenendo infondata tale qualificazione e del tutto arbitraria l’applicazione della sanzione, la parte assistita ha affidato il proprio ricorso allo Studio ADALEX, che ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione sostenendo due argomentazioni principali: i beni contestati non potevano essere considerati cosmetici ai sensi del Regolamento europeo e, in ogni caso, non erano stati posti in vendita, trovandosi stoccati in aree non accessibili al pubblico.

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Irene Cecchetto, ha esaminato approfonditamente i campioni dei prodotti oggetto di sequestro e le argomentazioni giuridiche presentate. In particolare, il giudice ha chiarito che non ogni prodotto destinato all’uso estetico è qualificabile come cosmetico. Secondo la definizione normativa, un prodotto cosmetico è tale solo se contenente sostanze o miscele destinate ad essere applicate sul corpo.

Nel caso esaminato, è emerso chiaramente che:
-le unghie finte e gli strass erano privi di qualsiasi sostanza collante e quindi non costituivano né sostanze né miscele secondo il regolamento europeo.
– le cartine adesive utilizzate per la ricostruzione delle unghie con gel non erano destinate a rimanere sull’unghia ma fungevano da mero supporto tecnico temporaneo, assimilabile ad uno stampo.
– la pietra pomice, essendo uno strumento abrasivo, non è da considerarsi un prodotto cosmetico ma un utensile, come uno spazzolino o una lima.

Alla luce di queste valutazioni, supportate anche dalle linee guida del Ministero della Salute in materia di cosmetici, il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, sottolineando che grava sull’Amministrazione l’onere della prova nella procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la quale non ha dimostrato adeguatamente la natura cosmetica dei prodotti in questione. Inoltre, è stato evidenziato che, anche nell’ambito di una sanzione amministrativa, il giudice è tenuto a valutare non l’astratta legittimità dell’atto impugnato, ma il fondamento sostanziale della pretesa sanzionatoria.

Con la sentenza n. 300/2024, pubblicata il 1° febbraio 2024, il Tribunale ha annullato in toto l’ordinanza e ha condannato la controparte alla rifusione integrale delle spese di lite.

La pronuncia ha anche un valore più ampio, offrendo un punto di riferimento giurisprudenziale per imprese e operatori del commercio coinvolti in contestazioni relative all’etichettatura e alla classificazione dei prodotti estetici. In un contesto regolatorio in continua evoluzione, il rigore nell’interpretazione delle norme e la tutela dei diritti delle imprese assumono un’importanza strategica.

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