Debito contributivo: è onere dell’INPS provare il presupposto contributivo nelle ipotesi d’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti

È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti da parte dell’INPS del socio unico di società di capitali laddove non vi è prova della sussistenza del presupposto di cui all’art. 1, c. 203 della L. n. 662/1996, ovverosia della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza n. 280/2022 del 21.04.2022).

Il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso avverso l’iscrizione officiosa alla Gestione Commercianti operata dall’Istituto previdenziale per insussistenza del presupposto contributivo nei confronti del socio unico di società a responsabilità limitata e, per l’effetto, ne ha dichiarato l’illegittimità.

Nel caso di specie, l’INPS ha operato l’iscrizione d’ufficio a tale Gestione asserendo che il socio unico debba necessariamente svolgere attività a carattere commerciale in modo abituale e prevalente in seno alla società se quest’ultima risulta priva di lavoratori dipendenti o collaboratori.

In totale accoglimento delle deduzioni del ricorrente, il Giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio relativo alla sussistenza del presupposto contributivo previsto dall’art. 1, c. 203, L. n. 662/1996 in capo all’INPS consistente nella prova della partecipazione abituale e prevalente nell’esercizio dell’attività di impresa da parte del socio unico, vieppiù laddove le cariche di amministratore unico della società e di preposto fanno capo ad altro soggetto.

Keywords: iscrizione gestione commercianti – assenza di presupposto contributivo – illegittimità dell’iscrizione d’ufficio – contenzioso contributivo

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