Configura illecito trattamento dei dati personali la pubblicazione online di un integrale atto giudiziario relativo a un imprenditore concorrente laddove manchi il consenso dell’interessato alla divulgazione e al trattamento dei dati ivi riportati, non potendo invocarsi un’asserita necessità di tutelare i clienti o l’immagine della propria attività di impresa (Tribunale di Vicenza, sez. II civ., ordinanza n. 1790/2020 rep. dell’11.06.2020).
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo trattamento dei dati personali la pubblicazione, sul sito web di un’impresa, del nominativo e dei dati anagrafici dell’imprenditore concorrente nonché dell’integrale atto di pignoramento presso terzi che questi avrebbe ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, posto che da un lato risultavano mancare i presupposti legittimanti il trattamento dei suddetti dati e, dall’altro, non vi era il consenso dell’interessato al trattamento e alla loro divulgazione.
In integrale accoglimento delle doglianze dell’interessato, richiamata la normativa di settore prevista dal Regolamento UE 2016/679 e comunque considerata la portata diffamatoria e lesiva dell’onore del ricorrente, il Giudice ha condannato la società a rimuovere le informazioni riservate e i dati personali dell’interessato dal proprio sito internet e dai siti comunque ricollegabili, oltre a provvedere alla condanna al pagamento di una somma a titolo di penale (c.d. astreinte) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Pertanto, inconferenti nonché lesive della reputazione dell’interessato sono risultate le rimostranze di controparte imperniate sulla necessità di tutelare i propri clienti, anche potenziali, poiché le suindicate informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’imprenditore concorrente risultavano palesemente propagate per mero discredito.
Keywords: privacy – trattamento dei dati personali – illiceità del trattamento – GDPR – ricorso cautelare – condanna alla rimozione di informazioni riservate – astreinte