Parcella dell’avvocato: no alla duplicazione se due legali hanno svolto la medesima attività

Non è dovuto l’integrale compenso dei due procuratori nominati per l’attività stragiudiziale di mediazione laddove sussista un unico preavviso di fattura conteggiato in maniera unitaria ed avendo i due legali svolto la medesima attività (Tribunale di Padova, sez. II civ., ordinanza n. 2746/2022 rep. del 28.07.2022)

Il Tribunale ha provveduto al rigetto della duplice richiesta di condanna al pagamento degli onorari avanzata da due procuratori per l’attività di assistenza prestata in due procedimenti di mediazione aventi ad oggetto l’esecuzione di un contratto d’appalto.

Ambedue i legali hanno agito giudizialmente per ottenere ciascuno il pagamento del compenso per due procedure di mediazione espletate sulla base dei parametri stragiudiziali di cui al D. M. n. 55/2014, nonostante vi fosse un unico preavviso di fattura recante un importo forfetizzato per entrambe le mediazioni ed inviato con comunicazione di posta elettronica facendo riferimento agli accordi verbali intercorsi con l’assistito. Invero, in corso di causa, emergeva come il legale intendesse appoggiarsi al collega di studio per l’espletamento delle attività di mediazione, senza che tale inclusione comportasse un ulteriore aggravio di spesa per l’assistito con una possibile duplicazione del compenso.

Per il Giudice, infatti, il suddetto preavviso di fattura – inviato nell’immediatezza dell’incontro tenutosi tra i due legali e l’assistito – ha rappresentato l’accordo scritto raggiunto tra le parti per il compenso calcolato a forfait per ambedue le procedure e conteggiato in maniera unitaria per entrambi i legali.

Keywords: onorario dell’avvocato – indebita duplicazione del compenso – accordo scritto

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