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	<title>Adalex Studi Professionali riuniti</title>
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	<description>Consulenza legale e aziendale a Padova</description>
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	<title>Adalex Studi Professionali riuniti</title>
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	<item>
		<title>ADALEX vince una complessa causa amministrativa: annullata l’ingiunzione da oltre 9.500 euro per prodotti cosmetici non conformi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo Studio Legale ADALEX ha ottenuto un’importante vittoria avanti al Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, a favore della parte assistita, annullando integralmente un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla controparte per una presunta violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Gli avvocati Alessandro Boschieri ed Eleonora Veronesi hanno curato la difesa congiunta della parte assistita, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="popmake-2930 wp-block-paragraph">Lo Studio Legale ADALEX ha ottenuto un’importante vittoria avanti al Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, a favore della parte assistita, annullando integralmente un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla controparte per una presunta violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Gli avvocati Alessandro Boschieri ed Eleonora Veronesi hanno curato la difesa congiunta della parte assistita, dimostrando ancora una volta la competenza e la determinazione che contraddistinguono lo studio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La controversia ha avuto origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla controparte con la quale veniva imposto alla parte assistita il pagamento di una sanzione amministrativa di € 9.583,00 e la confisca di una notevole quantità di merce, in particolare prodotti destinati alla nail art e alla cura estetica, come strass, unghie finte, cartine adesive e pietre pomice. Le autorità avevano qualificato tali articoli come “prodotti cosmetici” non conformi alla normativa vigente per la mancanza di istruzioni d’uso in lingua italiana e di informazioni obbligatorie accessibili al pubblico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ritenendo infondata tale qualificazione e del tutto arbitraria l’applicazione della sanzione, la parte assistita ha affidato il proprio ricorso allo Studio ADALEX, che ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione sostenendo due argomentazioni principali: i beni contestati non potevano essere considerati cosmetici ai sensi del Regolamento europeo e, in ogni caso, non erano stati posti in vendita, trovandosi stoccati in aree non accessibili al pubblico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Irene Cecchetto, ha esaminato approfonditamente i campioni dei prodotti oggetto di sequestro e le argomentazioni giuridiche presentate. In particolare, il giudice ha chiarito che non ogni prodotto destinato all’uso estetico è qualificabile come cosmetico. Secondo la definizione normativa, un prodotto cosmetico è tale solo se contenente sostanze o miscele destinate ad essere applicate sul corpo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato, è emerso chiaramente che:<br>-le unghie finte e gli strass erano privi di qualsiasi sostanza collante e quindi non costituivano né sostanze né miscele secondo il regolamento europeo.<br>– le cartine adesive utilizzate per la ricostruzione delle unghie con gel non erano destinate a rimanere sull’unghia ma fungevano da mero supporto tecnico temporaneo, assimilabile ad uno stampo.<br>– la pietra pomice, essendo uno strumento abrasivo, non è da considerarsi un prodotto cosmetico ma un utensile, come uno spazzolino o una lima.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di queste valutazioni, supportate anche dalle linee guida del Ministero della Salute in materia di cosmetici, il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione e ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, sottolineando che grava sull’Amministrazione l’onere della prova nella procedura di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la quale non ha dimostrato adeguatamente la natura cosmetica dei prodotti in questione. Inoltre, è stato evidenziato che, anche nell’ambito di una sanzione amministrativa, il giudice è tenuto a valutare non l’astratta legittimità dell’atto impugnato, ma il fondamento sostanziale della pretesa sanzionatoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la sentenza n. 300/2024, pubblicata il 1° febbraio 2024, il Tribunale ha annullato in toto l’ordinanza e ha condannato la controparte alla rifusione integrale delle spese di lite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia ha anche un valore più ampio, offrendo un punto di riferimento giurisprudenziale per imprese e operatori del commercio coinvolti in contestazioni relative all’etichettatura e alla classificazione dei prodotti estetici. In un contesto regolatorio in continua evoluzione, il rigore nell’interpretazione delle norme e la tutela dei diritti delle imprese assumono un’importanza strategica.</p>
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		<item>
		<title>Debito contributivo: è onere dell’INPS provare il presupposto contributivo nelle ipotesi d’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti da parte dell’INPS del socio unico di società di capitali laddove non vi è prova della sussistenza del presupposto di cui all’art. 1, c. 203 della L. n. 662/1996, ovverosia della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza n. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti da parte dell’INPS del socio unico di società di capitali laddove non vi è prova della sussistenza del presupposto di cui all’art. 1, c. 203 della L. n. 662/1996, ovverosia della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (<u>Tribunale di Venezia, sez. lav., sentenza n. 280/2022 del 21.04.2022</u>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso avverso l’iscrizione officiosa alla Gestione Commercianti operata dall’Istituto previdenziale per insussistenza del presupposto contributivo nei confronti del socio unico di società a responsabilità limitata e, per l’effetto, ne ha dichiarato l’illegittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, l’INPS ha operato l’iscrizione d’ufficio a tale Gestione asserendo che il socio unico debba necessariamente svolgere attività a carattere commerciale in modo abituale e prevalente in seno alla società se quest’ultima risulta priva di lavoratori dipendenti o collaboratori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In totale accoglimento delle deduzioni del ricorrente, il Giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio relativo alla sussistenza del presupposto contributivo previsto dall’art. 1, c. 203, L. n. 662/1996 in capo all’INPS consistente nella prova della partecipazione abituale e prevalente nell’esercizio dell’attività di impresa da parte del socio unico, vieppiù laddove le cariche di amministratore unico della società e di preposto fanno capo ad altro soggetto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>iscrizione gestione commercianti – assenza di presupposto contributivo – illegittimità dell’iscrizione d’ufficio – contenzioso contributivo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Privacy: la divulgazione online di un atto giudiziario relativo a terzi configura un trattamento illecito dei dati personali ai sensi del GDPR</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Configura illecito trattamento dei dati personali la pubblicazione online di un integrale atto giudiziario relativo a un imprenditore concorrente laddove manchi il consenso dell’interessato alla divulgazione e al trattamento dei dati ivi riportati, non potendo invocarsi un’asserita necessità di tutelare i clienti o l’immagine della propria attività di impresa (Tribunale di Vicenza, sez. II civ., [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Configura illecito trattamento dei dati personali la pubblicazione <em>online</em> di un integrale atto giudiziario relativo a un imprenditore concorrente laddove manchi il consenso dell’interessato alla divulgazione e al trattamento dei dati ivi riportati, non potendo invocarsi un’asserita necessità di tutelare i clienti o l’immagine della propria attività di impresa (<u>Tribunale di Vicenza, sez. II civ., ordinanza n. 1790/2020 rep. dell’11.06.2020</u>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha dichiarato illegittimo trattamento dei dati personali la pubblicazione, sul sito <em>web </em>di un’impresa, del nominativo e dei dati anagrafici dell’imprenditore concorrente nonché dell’integrale atto di pignoramento presso terzi che questi avrebbe ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, posto che da un lato risultavano mancare i presupposti legittimanti il trattamento dei suddetti dati e, dall’altro, non vi era il consenso dell’interessato al trattamento e alla loro divulgazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In integrale accoglimento delle doglianze dell’interessato, richiamata la normativa di settore prevista dal Regolamento UE 2016/679 e comunque considerata la portata diffamatoria e lesiva dell’onore del ricorrente, il Giudice ha condannato la società a rimuovere le informazioni riservate e i dati personali dell’interessato dal proprio sito <em>internet </em>e dai siti comunque ricollegabili, oltre a provvedere alla condanna al pagamento di una somma a titolo di penale (c.d. <em>astreinte</em>) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, inconferenti nonché lesive della reputazione dell’interessato sono risultate le rimostranze di controparte imperniate sulla necessità di tutelare i propri clienti, anche potenziali, poiché le suindicate informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’imprenditore concorrente risultavano palesemente propagate per mero discredito.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords:</em><strong> <em>privacy </em>– trattamento dei dati personali – illiceità del trattamento – GDPR – ricorso cautelare &#8211; condanna alla rimozione di informazioni riservate – <em>astreinte</em></strong></p>
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		<title>Affitto d’azienda: è dovuto il risarcimento del danno pari ai canoni d’affitto non corrisposti in caso di scadenza o risoluzione del contratto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In materia di contratto d’affitto d’azienda, la violazione, da parte del conduttore, dell’obbligo di restituire all’affittante l’azienda per scadenza del termine ovvero per risoluzione contrattuale, dà luogo a responsabilità a norma dell’art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione (Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza n. 2235/2022 del 09.03.2022). Il Tribunale, previa dichiarazione di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In materia di contratto d’affitto d’azienda, la violazione, da parte del conduttore, dell’obbligo di restituire all’affittante l’azienda per scadenza del termine ovvero per risoluzione contrattuale, dà luogo a responsabilità a norma dell’art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione (<u>Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza n. 2235/2022 del 09.03.2022</u>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale, previa dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto d’affitto d’azienda per grave inadempimento, ha provveduto a condannare l’affittuario al rilascio dell’immobile e della restituzione dell’azienda, nonché alla condanna al pagamento di un importo corrispondente alla somma dei canoni non corrisposti a titolo di risarcimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, l’affittante l’azienda esercente attività di ristorazione agiva in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento e, per l’effetto, ottenere l’immediata restituzione del compendio aziendale nonché la condanna al pagamento dei canoni d’affitto non corrisposti e a scadere sino al giorno della dichiarazione di risoluzione contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice, oltre all’obbligo restitutorio gravante sul contraente inadempiente, ha riconosciuto l’obbligo risarcitorio. Al riguardo, la violazione dell’obbligo di restituzione dell’azienda dà luogo a responsabilità a norma dell’art. 1591 c.c. – <em>Danni per ritardata restituzione – </em>dettata in tema di locazione, mancando infatti nella disciplina dell’affitto d’azienda una norma volta a regolare i danni per ritardata restituzione e non essendo l’art. 1591 c.c. incompatibile con la speciale disciplina prevista per l’affitto d’azienda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il summenzionato articolo, difatti, riconosce al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tanto evidenziato, è stato riconosciuto a titolo di ristoro il pagamento di una somma corrispondente ai canoni d’azienda non corrisposti, scaduti e a scadere sino alla data della risoluzione del contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>contratto d’affitto d’azienda – risoluzione per inadempimento – danni per ritardata restituzione dell’azienda</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<item>
		<title>Parcella dell’avvocato: no alla duplicazione se due legali hanno svolto la medesima attività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non è dovuto l’integrale compenso dei due procuratori nominati per l’attività stragiudiziale di mediazione laddove sussista un unico preavviso di fattura conteggiato in maniera unitaria ed avendo i due legali svolto la medesima attività (Tribunale di Padova, sez. II civ., ordinanza n. 2746/2022 rep. del 28.07.2022).&#160; Il Tribunale ha provveduto al rigetto della duplice richiesta [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="height:30px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non è dovuto l’integrale compenso dei due procuratori nominati per l’attività stragiudiziale di mediazione laddove sussista un unico preavviso di fattura conteggiato in maniera unitaria ed avendo i due legali svolto la medesima attività (<u>Tribunale di Padova, sez. II civ., ordinanza n. 2746/2022 rep. del 28.07.2022</u>)</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha provveduto al rigetto della duplice richiesta di condanna al pagamento degli onorari avanzata da due procuratori per l’attività di assistenza prestata in due procedimenti di mediazione aventi ad oggetto l’esecuzione di un contratto d’appalto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ambedue i legali hanno agito giudizialmente per ottenere ciascuno il pagamento del compenso per due procedure di mediazione espletate sulla base dei parametri stragiudiziali di cui al D. M. n. 55/2014, nonostante vi fosse un unico preavviso di fattura recante un importo forfetizzato per entrambe le mediazioni ed inviato con comunicazione di posta elettronica facendo riferimento agli accordi verbali intercorsi con l’assistito. Invero, in corso di causa, emergeva come il legale intendesse appoggiarsi al collega di studio per l’espletamento delle attività di mediazione, senza che tale inclusione comportasse un ulteriore aggravio di spesa per l’assistito con una possibile duplicazione del compenso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il Giudice, infatti, il suddetto preavviso di fattura &#8211; inviato nell’immediatezza dell’incontro tenutosi tra i due legali e l’assistito – ha rappresentato l’accordo scritto raggiunto tra le parti per il compenso calcolato a<em> forfait</em> per ambedue le procedure e conteggiato in maniera unitaria per entrambi i legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>onorario dell’avvocato – indebita duplicazione del compenso – accordo scritto</strong></p>
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		<title>Scadenza del comodato d’uso gratuito e indennità di occupazione</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È dovuta l’indennità di occupazione quale corrispettivo per il godimento del bene immobile nel caso in cui il comodatario, intervenuta la scadenza del contratto di comodato d’uso gratuito del bene, continui ad occupare sine titulo l’immobile obbligando l’avente diritto ad agire giudizialmente per ottenerne il rilascio (Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza n. 6232/2021 [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>È dovuta l’indennità di occupazione quale corrispettivo per il godimento del bene immobile nel caso in cui il comodatario, intervenuta la scadenza del contratto di comodato d’uso gratuito del bene, continui ad occupare <em>sine titulo</em> l’immobile obbligando l’avente diritto ad agire giudizialmente per ottenerne il rilascio (<u>Tribunale di Milano, sez. XIII civ., sentenza n. 6232/2021 del 20.07.2021</u>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’indennità di occupazione quale corrispettivo dovuto per il godimento <em>sine titulo</em> del bene immobile da parte del comodatario per intervenuta scadenza del contratto. Invero, il Giudice di prime cure, previo accertamento della cessazione del contratto di comodato, oltre a provvedere alla condanna al rilascio del bene occupato, ha condannato il comodatario al pagamento in via equitativa di un’indennità riconosciuta sulla base dei valori risultanti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio in favore del comodante, da calcolarsi dalla data di scadenza del contratto sino al rilascio effettivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Precisamente, nonostante le plurime richieste formulate dal proprietario dell’immobile a partire dalla scadenza del contratto, il comodatario ha continuato a detenere l’immobile senza provvedere alla sua riconsegna, in tal modo impedendo all’avente diritto di poter disporre del bene di proprietà e di trarne i frutti civili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la pronuncia richiamata, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto un’indennità di occupazione corrispondente ai canoni di locazione che il proprietario avrebbe potuto percepire nel caso in cui l’immobile fosse stato consegnato alla scadenza contrattualmente prevista.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>contratto di comodato d’uso gratuito di bene immobile – indennità di occupazione – comodato a tempo determinato – scadenza del contratto – occupazione <em>sine titulo</em></strong></p>
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		<title>La commercializzazione di borse palesemente contraffatte non integra ricettazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[wp21-adalex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non integra il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. la commercializzazione di prodotti di pelletteria palesemente contraffatti (Tribunale di Trieste, sentenza n. 213/2021, dep. il 07.05.2021). Il Tribunale ha assolto per insussistenza del fatto il titolare di una ditta, esercente la commercializzazione di prodotti di pelletteria, imputato per i reati di ricettazione ed [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non integra il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. la commercializzazione di prodotti di pelletteria palesemente contraffatti (<u>Tribunale di Trieste, sentenza n. 213/2021, dep. il 07.05.2021</u>).</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Tribunale ha assolto per insussistenza del fatto il titolare di una ditta, esercente la commercializzazione di prodotti di pelletteria, imputato per i reati di ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi per aver posto in vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti &#8211; nello specifico: portafogli e borse &#8211; nei pressi del proprio emporio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella sentenza <em>de qua</em>, il Giudice ha richiamato la categoria del c.d. <em>falso grossolano</em> declinata dalla Corte di Cassazione; difatti, le modiche cifre richieste per i beni e la circostanza notoria che in un emporio non è pensabile poter acquistare merce originale implicano l’immediata riconoscibilità della falsificazione e la conseguente inidoneità a trarre in inganno l’acquirente circa l’originalità del prodotto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Venuta meno l’offensività del fatto presupposto per le ragioni di cui sopra – ovverosia la commissione del delitto di cui all’art. 474 c.p. rubricato <em>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</em> – il Tribunale è pervenuto altresì all’assoluzione dell’imputato dal delitto di ricettazione previsto all’art. 648 c.p.&nbsp; per la dissoluzione della provenienza delittuosa del bene ricettato, essendo quest’ultima presupposto inscindibile per ritenere integrata la fattispecie criminosa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords:</em><strong> falso grossolano – ricettazione – commercio di prodotti contraffatti &#8211; assoluzione</strong></p>
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		<title>Reddito di cittadinanza: rilevanza della residenza di fatto</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Non risponde del delitto di cui all’art. 7, c. 1, del D. L. n. 4/2019 (recante le disposizioni in materia di reddito e pensione di cittadinanza) colui che, in sede di presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, dichiara di essere residente in Italia da almeno due anni in modo continuativo nel caso [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non risponde del delitto di cui all’art. 7, c. 1, del D. L. n. 4/2019 (recante le disposizioni in materia di reddito e pensione di cittadinanza) colui che, in sede di presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, dichiara di essere residente in Italia da almeno due anni in modo continuativo nel caso in cui sia residente, di fatto, da almeno due anni e l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente sia intervenuta in epoca successiva e prossima alla presentazione della domanda</strong> (<strong><u>Tribunale di Venezia, sez. II pen., sentenza n. 1727/2021, dep. il 16.10.2021</u></strong>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non integra il delitto contemplato all’art. 7, c. 1, D. L. n. 4/2019 – il quale punisce con la reclusione da due a sei anni il soggetto che, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute – l’aver dichiarato di risiedere in Italia con continuità da almeno due anni sebbene, dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente, risulti una data di iscrizione posteriore ai due anni richiesti dal Legislatore ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di specie, l’imputato aveva dichiarato, in sede di presentazione della domanda per ottenere il reddito, di risiedere con continuità in Italia dal 2015. La Guardia di Finanza, limitandosi ad un controllo prettamente formale, segnalava la commissione del reato di falsa dichiarazione di cui all’art. 7, c. 1, D. L. n. 4/2019 sulla base delle risultanze di cui ai registri dell’Anagrafe del Comune di residenza che indicavano una data di iscrizione prossima alla data di presentazione della domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In accoglimento delle conclusioni formulate dalla difesa, alla luce dell’interpretazione in tema fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 14.04.2020, il Tribunale ha confermato la rilevanza della residenza di fatto ai fini del riconoscimento della prestazione in luogo della data risultante dai registri dell’Anagrafe della popolazione residente pervenendo, per l’effetto, all’assoluzione dell’imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>reddito di cittadinanza – reato di omessa o falsa dichiarazione – residenza continuativa di due anni – residenza di fatto &#8211; assoluzione</strong></p>
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		<title>Sussistenza di rapporto di lavoro: infondatezza dell’accertamento</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 07:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Traguardi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È infondato l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di un unico accesso ispettivo e di riscontri labili da parte dell’Autorità amministrativa (Corte d’Appello di Venezia, sez. II civ., sentenza n. 2412/2021 del 13.10.2021). Per il Collegio, la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, l’irrogazione della relativa sanzione [&#8230;]</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>È infondato l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base di un unico accesso ispettivo e di riscontri labili da parte dell’Autorità amministrativa</strong> (<strong><u>Corte d’Appello di Venezia, sez. II civ., sentenza n. 2412/2021 del 13.10.2021</u></strong>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il Collegio, la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, deve presupporre la positiva verifica dell’effettuazione di una prestazione lavorativa connotata dalla presenza del vincolo della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c., il cui onere incombe sull’autorità che ha irrogato la sanzione in base alle risultanze acquisite in sede di accesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base di tale premessa, la Corte d’Appello, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro per infondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata nella parte in cui quest’ultimo, avendo colto un soggetto nell’intento di aiutare una commessa &#8211; in stato di gravidanza &#8211; ad apporre una scatola su uno scaffale in unico accesso ispettivo, riteneva sussistente un rapporto di lavoro subordinato contestando la violazione degli artt. 3, c. 3, del D. L. n. 12/2002 (recante le disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare) e 4 <em>bis</em>, c. 2, D. Lgs. n. 181/2000.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Keywords: </em><strong>verbale unico di accertamento e notificazione – ordinanza ingiunzione – Ispettorato del Lavoro – onere della prova – rapporto di lavoro subordinato</strong></p>
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